|
F.A.Q. SULLA SANATORIA 2002
A cura dell'Arci Nuova Associazione - Direzione Nazionale
Domande Frequenti sulla Sanatoria 2002
Obblighi del datore di lavoro
D: Dovrei regolarizzare una badante per mia madre, fisicamente non autonoma, titolare di pensione sociale e NON fisicamente a mio carico. Preciso che mia madre NON abita con me ma appunto con la badante in questione. Posso regolarizzare la posizione per conto di mia madre (fungendo da datore di lavoro) o è necessario che la regolarizzazione sia fatta direttamente da mia madre?
R: Il datore di lavoro può essere lei direttamente, oppure sua madre su sua delega, nel qual caso bisogna farsi fare una delega da un notaio. Più semplice la prima, credo.
D: Il viaggio di ritorno pagato dal datore di lavoro è un viaggio a conclusione del rapporto di lavoro o anche il viaggio di espulsione nel caso di esito negativo della domanda di sanatoria?
R: Il pagamento a carico del datore avviene solo in caso di rimpatrio definitivo, a conclusione del rapporto di lavoro. Se a conclusione del rapporto di lavoro il lavoratore straniero cambia datore, sarà quest'ultimo datore ad assumersi eventuali oneri legati al rimpatrio.
D: Il lavoratore straniero che lavora al nero e che ha un datore che non lo vuole regolarizzare, può, denunciandolo, costringerlo alla sanatoria? E lui accede alla sanatoria a prescindere dalla situazione con quel datore di lavoro?
R: Il datore di lavoro può essere denunciato, ma ciò non consente l'emersione del lavoro nero e l'accesso alla regolarizzazione, poiché questa dipende da un lavoro in atto (anche se in nero) dal 10 giugno. Si potrebbe verificare il caso di un lavoratore che ha lavorato in nero prima del 10 giugno con un altro datore e che dal 10 giugno ha trovato un datore di lavoro che lo fa "emergere". In tal caso è possibile la denuncia del primo e contemporaneamente l'emersione.
I tre mesi precedenti al 10 settembre
D: La richiesta di aver lavorato nei tre mesi precedenti al 10 settembre 2002 impedisce di regolarizzare chi per un breve periodo si è allontanato dall'Italia? (il caso di un badante che è andato in estate a trovare la famiglia).
R: La persona può essere regolarizzata se l'entrata e l'uscita sono documentabili ad esempio da un timbro sul passaporto. E' necessario quindi che il datore dichiari la presenza di un rapporto di lavoro dal 10 giugno al 10 settembre.
D: Nel testo si legge che condizione per poter sanare la situazione è un rapporto di lavoro instaurato nei tre mesi antecedenti il 10 settembre. Questo significa che l'immigrato deve aver lavorato almeno tre mesi o che basta aver lavorato nel periodo dal 10 giugno al 10settembre ad esempio anche solo due mesi?
R: La circolare del Ministero dell'Interno numero 14 del 9 settembre al punto numero 2 dice:
"il termine dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore dei provvedimenti richiamati, nei quali è necessario avere svolto il lavoro irregolare ai fini della dichiarazione di regolarizzazione, vanno interpretati in combinato disposto con le successive disposizioni contenute nella legge 189/2002, a sé stante. Poiché il contributo forfetario che il e non nella semplice formulazione letterale, considerata datore di lavoro versa è "pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato", deve prevalere l'interpretazione restrittiva della disposizione di cui trattasi "per cui può essere regolarizzato solo il lavoratore occupato almeno per i tre mesi antecedenti la data del 10 settembre 2002 e cioè dalla data del 10 giugno."
Si può quindi ritenere che sia rilevante la dichiarazione e che questa valga anche in assenza di un rapporto di lavoro di tre mesi (al governo interessa incassare i contributi dei tre mesi), a meno che non ci siano prove del fatto che il rapporto di lavoro è stato avviato dopo il 10 giugno.
Alloggio
D: Lo straniero regolarizzato può rivendicare un diritto rispetto all'alloggio, visto che il datore di lavoro è garante dello stesso?
R: Secondo la Prefettura di Firenze no. In questo senso: al momento della firma del contratto di soggiorno sul modulo è stata indicata una sistemazione alloggiativa. Se questa è a carico del datore di lavoro fin dall'inizio continuerà ad esserlo anche dopo. Se invece si tratta di alloggio idoneo ( e questa è la richiesta della legge Bossi-Fini, art. 6) pagato dal lavoratore, questo continuerà a pagare anche dopo. L'articolo 6 deve quindi intendersi come garanzia di un alloggio idoneo al momento della firma del contratto. Infatti se l'affitto è pagato dal datore di lavoro questo può, secondo il decreto sulla regolarizzazione, detrarre l'affitto dalla paga, fino ad un massimo di un terzo dello stipendio.
Conclusione prima del tempo e cambio del lavoro
D: Se il rapporto di lavoro finisce prima dell'anno per motivi quali la morte dell'assistito etc. che cosa succede alla badante e al datore di lavoro che può essere un familiare del defunto?
R: Alla conclusione, prima del tempo, del rapporto di lavoro, la persona che perde il lavoro può iscriversi alle liste di collocamento. Da quel momento, secondo la Bossi-Fini, ha sei mesi per trovare un nuovo lavoro.
D: Il contratto di lavoro ha una durata minima di un anno. Quali sono le responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui la badante voglia rescindere anzitempo il contratto ( ad esempio se trova un altro lavoro)? Basta per il datore di lavoro darne comunicazione alla Prefettura?
R: Dovrebbe essere sufficiente una comunicazione del datore di lavoro alla Prefettura dell'avvenuta rescissione del contratto.
D: Il contratto come badante permette il cambio di permesso di soggiorno a lavoratore dipendente normale? Permette il cambio di datore di lavoro (ad esempio se muore l'attuale datore di lavoro)?
R: Da quanto è dato sapere ad oggi, alla conclusione prima del tempo del rapporto di lavoro, la persona che perde il lavoro può iscriversi alle liste di collocamento. Da quel momento, secondo la Bossi-Fini, ha sei mesi per trovare un nuovo lavoro.
Stipendio minimo
D: Nella richiesta si specifica che l'importo minimo dello stipendio per colf e badanti è di euro 439, 00. Ma oltre a questo, c'è anche un numero di ore minime che una colf o una badante deve fare settimanalmente (indipendentemente dallo stipendio che percepisce, fatto salvo che sia uguale o superiore a 439 euro) per avere diritto alla regolarizzazione?
R: Il numero di ore minimo corrisponde a 24.
Rinnovo del permesso di soggiorno
D: Per il rinnovo del PDS, secondo la Bossi-Fini, si dovrà presentare domanda novanta giorni prima della scadenza. L'attuale TU consente di presentarla trenta giorni prima. Con l'entrata in consente vigore della Bossi-Fini tutti quelli che dovevano andare in questura per il rinnovo in autunno si trovano a non poter presentare domanda perché oramai stanno dentro il periodo di novanta giorni (cioè non hanno più novanta giorni). Come si risolvono questi casi?
R: Con la Bossi-Fini cambiano i tempi di presentazione della richiesta di rinnovo nel seguente modo: per lavoro a tempo indeterminato novanta giorni, per lavoro a tempo determinato sessanta giorni, per gli altri casi trenta giorni. Risulta evidente che per novanta giorni si intendono i giorni disponibili per il rinnovo e che quindi questo allarga le possibilità, cioè la domanda può essere presentata anche negli ultimi trenta giorni.
Revoca dei provvedimenti di espulsione
D: Un cittadino extracomunitario, già invitato a lasciare l'Italia, perché il suo permesso era scaduto, può ora legalizzare la sua posizione in presenza di regolare contratto di lavoro e di abitazione, o può incorrere in eventuali sanzioni?
R: La sanatoria (o regolarizzazione) prevede l'uscita dalla situazione di irregolarità anche per chi ha avuto espulsioni in seguito a irregolarità del permesso di soggiorno.
Bisogna però tener presente che: con l'entrata in vigore della Bossi-Fini la procedura per le espulsioni (art. 14 TU modificato) prevede che le persone alle quali sia stato notificato un provvedimento di espulsione, se non vengono accompagnate direttamente (per mancanza di "vettori" o di soldi per il volo aereo) o inserite in un Centro di Permanenza Temporanea (per indisponibilità di posti) debbano "autonomamente" lasciare il paese entro 5 giorni. Dal sesto giorno un fermo di polizia si trasforma immediatamente in arresto in quanto la persona in oggetto, non avendo ottemperato al dovere di uscire dall'Italia, commette un reato punibile da 6 mesi ad un anno. La norma non dovrebbe essere retroattiva (il condizionale è d'obbligo con Bossi, Fini e Berlusconi) e quindi dovrebbe valere solo per coloro che hanno ricevuto una espulsione dal 10 settembre scorso.
D: Ciao, vorrei delle informazioni sull'oggetto di questa mail, in particolare vorrei sapere se mi è possibile legalizzare un rapporto di lavoro con una badante che assiste mia suocera di 95 anni.
La signora ucraina da regolarizzare è stata assunta a giugno di quest'anno; era entrata in Italia regolarmente con visto Shengen per turismo nel 2000, ai primi di giugno 2002 è stata espulsa perché non aveva il permesso di soggiorno (ma è rimasta in Italia).
Vorrei sapere se può rientrare ai sensi dell'articolo 33 della nuova legge sull'immigrazione tra gli espulsi per mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Inoltre vorrei avere informazioni su iniziative politiche che potrebbero portare ala legalizzazione degli extracomunitari a carico dei quali c'è soltanto un'espulsione per mancanza di un efficace permesso di soggiorno. E' bene che io presenti i moduli per la regolarizzazione o conviene ancora aspettare?
R: La circolare del Ministero dell'Interno del 9 settembre scorso al punto 3 dice:
"Con il Decreto Legge è stato previsto che il rilascio del permesso di soggiorno all'atto della stipula del contratto di lavoro comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dello straniero, per mancato rinnovo del permesso di soggiorno. Tale revoca è operante ex lege e non richiede, pertanto, apposito provvedimento del Prefetto."
Penso quindi che sia possibile regolarizzare la persona di cui mi parli. Devo però contemporaneamente far presente due questioni:
La prima è che la maggioranza ancora non sembra aver deciso cosa fare in questi casi, almeno a parole, nel senso che c'è un dissenso tra Bossi e i centristi del governo su questo tema. A tal proposito suggerisco comunque di presentare la domanda perché ritengo che "lo spirito democristiano" dovrebbe prevalere, come sempre. Ma ogni giorno il governo su questo terreno ci riserva una sorpresa e "del doman non v'è certezza".
La seconda questione. Con l'entrata in vigore della Bossi-Fini la procedura per le espulsioni (art.14 TU modificato) prevede che le persone alle quali sia stato notificato un provvedimento di espulsione, se non vengono accompagnate direttamente (per mancanza di "vettori" o di soldi per il volo aereo) o inserite in un Centro di Permanenza Temporanea (per indisponibilità di posti) devono "autonomamente" lasciare il paese entro 5 giorni. Dal sesto giorno un fermo di polizia si trasforma immediatamente in arresto in quanto la persona in oggetto, non avendo ottemperato al dovere di uscire dall'Italia, commette un reato punibile da sei mesi ad un anno. La norma non dovrebbe essere retroattiva (il condizionale è d'obbligo con Bossi, Fini, Berlusconi) e quindi dovrebbe valere solo per coloro che hanno ricevuto una espulsione dal 10 settembre scorso.
Suggerisco comunque di presentare la domanda.
Richiedenti asilo
D: Per i richiedenti asilo non in possesso di passaporto è necessario fare richiesta alla propria ambasciata per l'ottenimento del documento tramite legale o direttamente in prima persona?
R: Dovrebbe essere possibile solo tramite legale, per il fatto che l'ambasciata è territorio straniero e che il contatto con il proprio paese possa revocare la richiesta d'asilo.
Per chi non è in possesso del passaporto potrebbe funzionare così: la domanda viene accantonata fino alla conclusione dell'iter della richiesta (compreso il ricorso).
Esistono infatti tre tipi di domande: pronte, non pronte complete (su cui verranno fatti accertamenti), e non pronte accantonate (per le quali necessitano ulteriori documenti) e in quest'ultimo caso rientrano quelle dei richiedenti asilo non ancora arrivati a conclusione dell'iter e senza fotocopia del passaporto (senza documento di viaggio internazionale valido o scaduto). La domanda d'asilo (o eventuali ricorsi contro dinieghi) va avanti per la sua strada. Nel frattempo dal 10 settembre il lavoratore avrà un regolare contratto e una busta paga con i relativi contributi
.Al momento della conclusione dell'iter sull'asilo, se è positivo, il permesso di soggiorno conseguente consente di continuare a lavorare (p.d.s. rifugiato secondo Ginevra, ex legge Martelli). Se è negativo il lavoratore può recarsi presso la sua ambasciata per chiedere il passaporto. Se l'ambasciata non rilascia il passaporto(cosa possibile) sarà necessario riflettere sull'opportunità di un asilo costituzionale (art. 10 della Costituzione Italiana) o altra soluzione per ottenere un documento dallo Stato Italiano: infatti il rifiuto del documento dall'ambasciata del proprio paese potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di valutazione sulla persecuzione personale.
|